Art. 144

Valore determinato sulla base dei dati disponibili (metodo «fall-back»)

In vigore dal 24 nov 2015
Valore determinato sulla base dei dati disponibili (metodo «fall-back») (, paragrafo 3, del codice) 1.   Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’, paragrafo 3, del codice, può essere utilizzata una ragionevole flessibilità nell’applicazione dei metodi previsti agli , paragrafo 2, del codice. Il valore così determinato si basa, nella maggior misura possibile, su valori in dogana determinati in precedenza. 2.   Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, vengono utilizzati altri metodi appropriati. In tal caso, il valore in dogana non viene determinato sulla base di uno dei seguenti elementi: a) il prezzo di vendita, all’interno del territorio doganale dell’Unione, di merci prodotte nel territorio doganale dell’Unione; b) un sistema in base al quale il più elevato dei due valori possibili è utilizzato per la determinazione del valore in dogana; c) il prezzo di merci sul mercato interno del paese di esportazione; d) il costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari a norma dell’, paragrafo 2, lettera d), del codice; e) i prezzi all’esportazione verso un paese terzo; f) i valori in dogana minimi; g) valori arbitrari o fittizi.
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Art. 144 Regolamento (UE) 2015/2447 — Valore determinato sulla base dei dati disponibili (metodo «fall-back») | Portale Normativo