Art. 140

Mancata accettazione dei valori di transazione dichiarati

In vigore dal 24 nov 2015
Mancata accettazione dei valori di transazione dichiarati (, paragrafo 1, del codice) 1.   Nei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare di cui all’, paragrafo 1, del codice, esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari. 2.   Se i dubbi non sono dissipati, le autorità doganali possono decidere che il valore delle merci non può essere determinato a norma dell’, paragrafo 1, del codice.
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Art. 140 Regolamento (UE) 2015/2447 — Mancata accettazione dei valori di transazione dichiarati | Portale Normativo