Art. 3
Mezzi per lo scambio di informazioni
In vigore dal 11 nov 2015
Mezzi per lo scambio di informazioni
Le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza si accordano su un modulo elettronico sicuro per lo scambio di informazioni nonché sul formato dei dati da scambiare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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