Art. 2

Termine per lo scambio di informazioni

In vigore dal 11 nov 2015
Termine per lo scambio di informazioni 1.   Per qualsiasi scambio di informazioni, su base sistematica o ad hoc, le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza concordano un termine. 2.   Gli scostamenti rispetto al termine concordato sono comunicati alle autorità di vigilanza interessate in anticipo con adeguata motivazione.
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