Art. 4
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In vigore dal 11 nov 2015
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Salvo se deciso altrimenti dalle autorità di vigilanza in seno al collegio nel quadro di un accordo di coordinamento concluso conformemente all'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza utilizzano per gli importi trasmessi nell'ambito dello scambio di informazioni in seno al collegio delle autorità di vigilanza la valuta nella quale le informazioni sono state comunicate.
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