Art. 1

Scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in seno al collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 11 nov 2015
Scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in seno al collegio delle autorità di vigilanza Le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni su base sistematica, almeno una volta l'anno e, se del caso, su base ad hoc.
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