Art. 49

Applicazione negli Stati membri già dotati di sistemi per la verifica dell'autenticità dei medicinali e l'identificazione delle singole confezioni

In vigore dal 2 ott 2015
Applicazione negli Stati membri già dotati di sistemi per la verifica dell'autenticità dei medicinali e l'identificazione delle singole confezioni 1.   Ciascuno degli Stati membri di cui all', punto 2, secondo comma, lettera b), seconda frase, della direttiva 2011/62/UE, notifica alla Commissione la data a partire dalla quale gli articoli da 1 a 48 del presente regolamento si applicano nel suo territorio in conformità all', terzo comma. La notifica è effettuata al più tardi entro 6 mesi prima di tale applicazione. 2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso per ciascuna delle date comunicate in conformità al paragrafo 1.
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