Art. 47
Valutazione delle notifiche
In vigore dal 2 ott 2015
Valutazione delle notifiche
Qualora in seguito a una notifica di cui all' la Commissione o uno Stato membro ritenga, sulla base delle vittime o dei ricoveri ospedalieri di cittadini dell'Unione dovuti a un'esposizione ai medicinali falsificati, che sia necessario agire rapidamente per proteggere la salute pubblica, la Commissione valuta la notifica quanto prima e al più tardi entro 45 giorni.
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