Art. 29
Obblighi in caso di impossibilità di verificare l'autenticità dell'identificativo univoco e disattivarlo
In vigore dal 2 ott 2015
Obblighi in caso di impossibilità di verificare l'autenticità dell'identificativo univoco e disattivarlo
In deroga all', paragrafo 1, qualora problemi tecnici impediscano ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico di verificare l'autenticità di un identificativo univoco e di disattivarlo nel momento in cui il medicinale recante l'identificativo univoco è fornito al pubblico, tali soggetti prendono nota dell'identificativo univoco e, non appena i problemi tecnici sono stati risolti, ne verificano l'autenticità e lo disattivano.
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