Art. 28

Obblighi in caso di fornitura parziale di una confezione

In vigore dal 2 ott 2015
Obblighi in caso di fornitura parziale di una confezione In deroga all', paragrafo 1, qualora i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico forniscano solo parte della confezione di un medicinale il cui identificativo univoco non è disattivato, essi verificano le caratteristiche di sicurezza e disattivano tale identificativo univoco quando la confezione viene aperta la prima volta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:161:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo