Art. 28
Obblighi in caso di fornitura parziale di una confezione
In vigore dal 2 ott 2015
Obblighi in caso di fornitura parziale di una confezione
In deroga all', paragrafo 1, qualora i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico forniscano solo parte della confezione di un medicinale il cui identificativo univoco non è disattivato, essi verificano le caratteristiche di sicurezza e disattivano tale identificativo univoco quando la confezione viene aperta la prima volta.
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