Art. 7
Comunicazioni alla Commissione
In vigore dal 17 set 2015
Comunicazioni alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi di zucchero, compresi quelli negativi, per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi dell' del presente regolamento e dell', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/1538.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi di zucchero, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione a decorrere dal giovedì precedente, ai sensi dell'.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.
4. I quantitativi comunicati a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono ripartiti per paese di origine, campagna di commercializzazione interessata e in funzione del fatto che riguardino o no zucchero destinato alla raffinazione. È inoltre indicato il numero di riferimento. I quantitativi sono espressi in chilogrammi di «peso tal quale».
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o marzo e per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero che sono stati effettivamente raffinati, ripartendoli per numero di riferimento e paese di origine, espressi in chilogrammi di peso «tal quale».
6. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono trasmesse conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (10).
7. Gli Stati membri forniscono precisazioni sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica conformemente all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 (11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1550:oj#art-7