Art. 5

Rilascio dei titoli di importazione

In vigore dal 17 set 2015
Rilascio dei titoli di importazione 1.   Ogni settimana, al più tardi il giovedì o il venerdì, gli Stati membri rilasciano i titoli relativi alle domande presentate nel corso della settimana precedente e comunicate in conformità all', paragrafo 1. Non vengono rilasciati titoli di importazione per quantitativi non comunicati. 2.   I titoli sono validi dalla data di rilascio o dal 1o ottobre della campagna di commercializzazione per la quale sono rilasciati, se quest'ultima data è successiva. 3.   I titoli sono validi fino alla fine del terzo mese successivo alla loro data di validità, senza oltrepassare il 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale sono rilasciati.
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