Art. 5
Rilascio dei titoli di importazione
In vigore dal 17 set 2015
Rilascio dei titoli di importazione
1. Ogni settimana, al più tardi il giovedì o il venerdì, gli Stati membri rilasciano i titoli relativi alle domande presentate nel corso della settimana precedente e comunicate in conformità all', paragrafo 1. Non vengono rilasciati titoli di importazione per quantitativi non comunicati.
2. I titoli sono validi dalla data di rilascio o dal 1o ottobre della campagna di commercializzazione per la quale sono rilasciati, se quest'ultima data è successiva.
3. I titoli sono validi fino alla fine del terzo mese successivo alla loro data di validità, senza oltrepassare il 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale sono rilasciati.
Storico versioni
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