Art. 3
Applicazione del regolamento (CE) n. 376/2008
In vigore dal 17 set 2015
Applicazione del regolamento (CE) n. 376/2008
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o del regolamento delegato (UE) 2015/1538, si applica il regolamento (CE) n. 376/2008.
2. L'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 non si applica qualora il quantitativo di zucchero importato a norma del presente regolamento superi in misura non superiore al 5 % il quantitativo indicato nel titolo di importazione. Il quantitativo supplementare è considerato importato nell'ambito di tale titolo.
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