Art. 4
Domande di titoli di importazione
In vigore dal 17 set 2015
Domande di titoli di importazione
1. Le domande di titoli di importazione devono essere trasmesse settimanalmente dal lunedì al venerdì, a partire dal secondo lunedì del mese di settembre antecedente alla campagna di commercializzazione cui esse fanno riferimento.
2. Si applica, mutatis mutandis, l' del regolamento (CE) n. 1301/2006. Tuttavia la trasmissione di prove di cui al suddetto articolo non può essere richiesta per gli operatori accreditati conformemente all' del regolamento (CE) n. 952/2006.
3. Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:
a)
nella casella 8: il paese di origine: uno dei paesi elencati nell'allegato I del presente regolamento. Va inoltre apposta una croce sulla parola «sì»;
b)
nella casella 16, uno o più codici NC a otto cifre indicati come «zucchero destinato alla raffinazione» oppure «zucchero non destinato alla raffinazione» a norma dell' del regolamento delegato (UE) 2015/1538;
c)
nelle caselle 17 e 18: il quantitativo di zucchero espresso in «peso tal quale»;
d)
nella casella 20:
i)
«zucchero destinato alla raffinazione» oppure «zucchero non destinato alla raffinazione»,
ii)
almeno una delle diciture elencate nell'allegato II, parte A;
iii)
la campagna di commercializzazione cui si riferiscono;
e)
nella casella 24:
i)
almeno una delle diciture elencate nell'allegato II, parte B,
ii)
se del caso, il testo figurante nell'allegato II, parte C.
4. Le domande di titoli di importazione devono essere corredate della prova che il richiedente ha costituito una cauzione di 20 EUR/t del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 del titolo.
5. Le domande di titoli di importazione inerenti a importazioni dai paesi terzi elencati nell'allegato I recano il numero di riferimento indicato in detto allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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