Art. 8
Regime delle raffinerie a tempo pieno
In vigore dal 17 set 2015
Regime delle raffinerie a tempo pieno
1. Solo le raffinerie a tempo pieno possono presentare domanda di titoli di importazione per zucchero destinato alla raffinazione con validità decorrente nel corso dei primi tre mesi di ogni campagna di commercializzazione. In deroga all', paragrafo 3, secondo comma, i titoli in questione sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.
2. Se, anteriormente al 1o gennaio di ogni campagna di commercializzazione, le domande di titoli di importazione relativi allo zucchero destinato alla raffinazione sono uguali o superiori al quantitativo di cui all'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione informa gli Stati membri che è stato raggiunto a livello dell'Unione il limite della capacità d'importazione esclusiva per quella campagna di commercializzazione. A decorrere dalla data di questa comunicazione, possono presentare domanda per la campagna di commercializzazione interessata anche le raffinerie attive a tempo parziale.
Storico versioni
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