Art. 11

Dati di identificazione personale

In vigore dal 8 set 2015
Dati di identificazione personale 1.   Un insieme minimo di dati di identificazione personale che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica soddisfa i requisiti elencati nell'allegato ove utilizzato in un contesto transfrontaliero. 2.   Un insieme minimo di dati per una persona fisica che rappresenta una persona giuridica contiene la combinazione di attributi elencata nell'allegato per le persone fisiche e le persone giuridiche ove utilizzato in un contesto transfrontaliero. 3.   I dati sono trasmessi sulla base dei caratteri originari e, se del caso, sono anche trascritti in caratteri latini.
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