Art. 12
Specifiche tecniche
In vigore dal 8 set 2015
Specifiche tecniche
1. Ove ciò sia giustificato dal processo di attuazione del quadro di interoperabilità, la rete di cooperazione istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/296 può adottare pareri a norma dell', lettera d), di detta decisione sulla necessità di elaborare specifiche tecniche. Tali specifiche forniscono ulteriori dettagli sui requisiti tecnici di cui al presente regolamento.
2. Conformemente al parere di cui al paragrafo 1, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora le specifiche tecniche nel quadro delle infrastrutture di servizi digitali del regolamento (UE) n. 1316/2013.
3. La rete di cooperazione adotta un parere a norma dell', lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2015/296 in cui valuta se e in quale misura le specifiche tecniche elaborate conformemente al paragrafo 2 corrispondono alla necessità individuata nel parere di cui al paragrafo 1 o sono conformi ai requisiti definiti nel presente regolamento. Essa può raccomandare che gli Stati membri tengano conto delle specifiche tecniche nell'attuazione del quadro di interoperabilità.
4. La Commissione fornisce un'attuazione di riferimento come esempio di interpretazione delle specifiche tecniche. Gli Stati membri possono applicare tale attuazione di riferimento o utilizzarla come modello durante la prova di altre attuazioni delle specifiche tecniche.
Storico versioni
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