Art. 13

Risoluzione di controversie

In vigore dal 8 set 2015
Risoluzione di controversie 1.   Ove possibile, qualsiasi controversia riguardante il quadro di interoperabilità è risolta dagli Stati membri interessati mediante negoziazione. 2.   Se non si giunge ad alcuna soluzione in conformità con il paragrafo 1, la rete di cooperazione istituita a norma dell' della decisione di esecuzione (UE) 2015/296 è competente per la controversia in conformità con il suo regolamento interno.
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