Art. 13
Risoluzione di controversie
In vigore dal 8 set 2015
Risoluzione di controversie
1. Ove possibile, qualsiasi controversia riguardante il quadro di interoperabilità è risolta dagli Stati membri interessati mediante negoziazione.
2. Se non si giunge ad alcuna soluzione in conformità con il paragrafo 1, la rete di cooperazione istituita a norma dell' della decisione di esecuzione (UE) 2015/296 è competente per la controversia in conformità con il suo regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1501:oj#art-13