Art. 9

Gestione delle informazioni relative alla sicurezza e dei metadati

In vigore dal 8 set 2015
Gestione delle informazioni relative alla sicurezza e dei metadati 1.   L'operatore di nodo comunica i metadati della gestione del nodo secondo modalità standardizzate idonee al trattamento meccanizzato e in modo sicuro e affidabile. 2.   Almeno i parametri relativi alla sicurezza sono recuperati automaticamente. 3.   L'operatore di nodo conserva i dati che, in caso di incidente, permettano di ricostruire la sequenza dello scambio di messaggi al fine di stabilire il luogo e la natura dell'incidente. I dati sono conservati per il periodo di tempo prescritto dalle disposizioni nazionali e comprendono almeno i seguenti elementi: a) identificazione del nodo; b) identificazione del messaggio; c) data e ora del messaggio.
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