Art. 9
Gestione delle informazioni relative alla sicurezza e dei metadati
In vigore dal 8 set 2015
Gestione delle informazioni relative alla sicurezza e dei metadati
1. L'operatore di nodo comunica i metadati della gestione del nodo secondo modalità standardizzate idonee al trattamento meccanizzato e in modo sicuro e affidabile.
2. Almeno i parametri relativi alla sicurezza sono recuperati automaticamente.
3. L'operatore di nodo conserva i dati che, in caso di incidente, permettano di ricostruire la sequenza dello scambio di messaggi al fine di stabilire il luogo e la natura dell'incidente. I dati sono conservati per il periodo di tempo prescritto dalle disposizioni nazionali e comprendono almeno i seguenti elementi:
a)
identificazione del nodo;
b)
identificazione del messaggio;
c)
data e ora del messaggio.
Storico versioni
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