Art. 206

Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione

In vigore dal 28 lug 2015
Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione [, paragrafo 1, e , paragrafo 2, lettera d), del codice] 1.   L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa per le merci che non soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti per l'esenzione totale dai dazi all'importazione stabilite negli articoli da 209 a 216 e da 219 a 236. 2.   L’autorizzazione per l’uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione non è concessa per i prodotti di consumo. 3.   L’autorizzazione per l’uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione è concessa a condizione che l’importo del dazio all’importazione dovuto in conformità all’, paragrafo 1, secondo comma, del codice sia versato quando il regime è stato appurato.
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Art. 206 Regolamento (UE) 2015/2446 — Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione | Portale Normativo