Art. 207

Disposizioni generali

In vigore dal 28 lug 2015
Disposizioni generali (, paragrafo 3, del codice) L’esenzione totale dai dazi all’importazione può essere concessa per le merci di cui agli articoli da 208 a 211 e all’, anche se il richiedente e il titolare del regime sono stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
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Art. 207 Regolamento (UE) 2015/2446 — Disposizioni generali | Portale Normativo