Art. 206 · Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione

Art. 206

Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione

In vigore dal 28 lug 2015
Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione [, paragrafo 1, e , paragrafo 2, lettera d), del codice] 1.   L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa per le merci che non soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti per l'esenzione totale dai dazi all'importazione stabilite negli articoli da 209 a 216 e da 219 a 236. 2.   L’autorizzazione per l’uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione non è concessa per i prodotti di consumo. 3.   L’autorizzazione per l’uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione è concessa a condizione che l’importo del dazio all’importazione dovuto in conformità all’, paragrafo 1, secondo comma, del codice sia versato quando il regime è stato appurato.
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