Art. 2

Operazioni infragruppo significative

In vigore dal 28 lug 2015
Operazioni infragruppo significative 1.   Possono rientrare tra le operazioni infragruppo significative le seguenti operazioni condotte all'interno di un conglomerato finanziario: a) investimenti e saldi intersocietari, compresi immobili, obbligazioni, azioni, prestiti, strumenti ibridi e subordinati, titoli di debito garantiti, accordi di gestione centralizzata delle attività o dei contanti o di condivisione dei costi, piani pensionistici, erogazione di servizi di gestione, di back-office o di altro tipo, dividendi, pagamenti d'interessi e altri crediti; b) garanzie, impegni, lettere di credito e altre operazioni fuori bilancio; c) operazioni su derivati; d) acquisto, vendita o locazione di attività e passività; e) commissioni infragruppo per contratti di distribuzione; f) operazioni di trasferimento delle esposizioni al rischio tra soggetti diversi del conglomerato finanziario, comprese le operazioni con società veicolo o con soggetti accessori; g) operazione di assicurazione, riassicurazione e retrocessione; h) operazioni articolate in varie operazioni collegate in cui attività o passività sono cedute a soggetti esterni al conglomerato finanziario, ma in cui l'esposizione al rischio è in definitiva ricondotta all'interno del conglomerato finanziario. 2.   Riguardo alle imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista, per individuare i tipi di operazioni infragruppo significative, fissare soglie adeguate, stabilire i periodi di riferimento per le segnalazioni e valutare complessivamente le operazioni infragruppo significative, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti tengono conto in particolare dei fattori seguenti: a) struttura specifica del conglomerato finanziario, complessità delle operazioni infragruppo, particolare ubicazione geografica della controparte e identità della controparte come impresa regolamentata o no; b) possibili effetti di contagio all'interno del conglomerato finanziario; c) possibile elusione delle norme settoriali; d) possibili conflitti d'interesse; e) situazione di solvibilità e di liquidità della controparte; f) operazioni tra soggetti appartenenti a settori diversi di uno stesso conglomerato finanziario, se non già segnalate a livello settoriale; g) operazioni all'interno di un settore finanziario, se non già segnalate in conformità alle norme settoriali. 3.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti decidono di comune accordo la forma e il contenuto della segnalazione delle operazioni infragruppo significative, compresi lingua, data d'invio e canale di comunicazione. 4.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti impongono alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista di trasmettere almeno le informazioni seguenti: a) data e importo dell'operazione significativa, denominazione e numero di registrazione o altro numero di identificazione del soggetto del gruppo e della controparte coinvolti, nel caso anche sotto forma di identificativo della persona giuridica (LEI); b) breve descrizione dell'operazione infragruppo significativa in base ai tipi di operazioni elencati al paragrafo 1; c) volume totale di tutte le operazioni infragruppo significative effettuate in un dato conglomerato finanziario nell'arco di un dato periodo di riferimento per le segnalazioni; d) informazioni sul modo in cui sono gestiti, relativamente alle operazioni infragruppo significative, i conflitti d'interesse e i rischi di contagio a livello di conglomerato finanziario, in funzione della strategia del conglomerato finanziario sulla combinazione delle attività nel settore bancario, assicurativo e dei servizi d'investimento, ovvero in funzione di un'autovalutazione settoriale dei rischi interni che, relativamente alle operazioni infragruppo significative, tenga conto della gestione dei conflitti d'interesse e dei rischi di contagio. 5.   Ai fini del calcolo delle soglie a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, è effettuata l'aggregazione delle operazioni condotte nell'ambito di un'operazione economica unica.
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