Art. 4
Misure di vigilanza
In vigore dal 28 lug 2015
Misure di vigilanza
Fatti salvi gli eventuali altri poteri di controllo loro conferiti, le autorità competenti
1)
impongono, ove appropriato, alle imprese regolamentate o società di partecipazione finanziaria mista di:
a)
eseguire le operazioni infragruppo del conglomerato finanziario alle normali condizioni di mercato o notificare le operazioni infragruppo non eseguite alle normali condizioni di mercato;
b)
approvare le operazioni infragruppo del conglomerato finanziario seguendo specifiche procedure interne che prevedano la partecipazione dell'organo di amministrazione, ai sensi all', paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), o dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di cui all'articolo 40 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
c)
aumentare, rispetto a quanto imposto dall'articolo 7, paragrafo 2, e dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, la frequenza delle segnalazioni delle concentrazioni significative dei rischi e delle operazioni infragruppo significative;
d)
prevedere ulteriori segnalazioni delle concentrazioni significative dei rischi e delle operazioni infragruppo significative del conglomerato finanziario;
e)
potenziare i processi di gestione del rischio e i meccanismi di controllo interno del conglomerato finanziario;
f)
presentare o migliorare i piani volti a rimettersi in conformità con i requisiti di vigilanza e fissare un termine per la relativa attuazione;
2)
stabiliscono soglie adeguate per individuare e valutare nel complesso le concentrazioni significative dei rischi e le operazioni infragruppo significative.
Storico versioni
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