Art. 3
Concentrazioni significative dei rischi
In vigore dal 28 lug 2015
Concentrazioni significative dei rischi
1. Per le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista, sorge una concentrazione significativa dei rischi dalle esposizioni al rischio nei confronti di controparti esterne al conglomerato finanziario quando le esposizioni:
a)
sono dirette o indirette;
b)
sono elementi in bilancio e fuori bilancio;
c)
riguardano imprese regolamentate e non regolamentate, lo stesso settore finanziario o diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario;
d)
consistono in una combinazione o in un'interazione delle esposizioni di cui alle lettere a), b) o c).
2. Il rischio di controparte o il rischio di credito comprende, in particolare, i rischi legati a controparti interconnesse in gruppi, esterne al conglomerato finanziario, ivi compreso l'accumulo di esposizioni verso tali controparti.
3. Riguardo alle imprese regolamentate e alle società di partecipazione finanziaria mista, per individuare i tipi di concentrazioni significative dei rischi, fissare soglie adeguate, stabilire i periodi di riferimento per le segnalazioni e valutare complessivamente le concentrazioni significative dei rischi, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti tengono conto in particolare dei fattori seguenti:
a)
situazione di solvibilità e di liquidità a livello di conglomerato finanziario e di singole imprese all'interno del conglomerato finanziario;
b)
dimensione, complessità e struttura specifica del conglomerato finanziario, compresa l'esistenza di società veicolo, imprese accessorie e soggetti di paesi terzi;
c)
specifica struttura di gestione del rischio del conglomerato finanziario e caratteristiche del sistema di governance;
d)
diversificazione delle esposizioni e del portafoglio d'investimenti del conglomerato finanziario;
e)
diversificazione delle attività finanziarie del conglomerato finanziario per aree geografiche e per linee di business;
f)
rapporto, correlazione e interazione tra i fattori di rischio di tutte le imprese del conglomerato finanziario;
g)
possibili effetti di contagio all'interno del conglomerato finanziario;
h)
possibile elusione delle norme settoriali;
i)
possibili conflitti d'interesse;
j)
livello o volume dei rischi;
k)
possibilità di accumulo e d'interazione delle esposizioni assunte da imprese appartenenti a settori finanziari diversi del conglomerato finanziario, se non già segnalate a livello settoriale;
l)
esposizioni all'interno di un settore finanziario del conglomerato finanziario, se non già segnalate in conformità alle norme settoriali.
4. Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti decidono di comune accordo la forma e il contenuto della segnalazione delle concentrazioni significative dei rischi, compresi lingua, data d'invio e canale di comunicazione.
5. Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti impongono alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista di trasmettere almeno le informazioni seguenti:
a)
descrizione della concentrazione significativa dei rischi in base ai tipi di rischi elencati al paragrafo 1;
b)
ripartizione delle concentrazioni significative dei rischi per controparti e gruppi di controparti interconnesse, aree geografiche, settori economici e valute, indicando denominazione, numero di registrazione o altro numero di identificazione delle società coinvolte appartenenti al conglomerato finanziario e delle rispettive controparti, nel caso indicando anche il LEI;
c)
importo complessivo di ciascuna concentrazione significativa dei rischi al termine di un dato periodo di riferimento per le segnalazioni, valutato in base alle norme settoriali applicabili;
d)
se applicabile, importo della concentrazione significativa dei rischi, tenuto conto delle tecniche di attenuazione del rischio e dei fattori di ponderazione del rischio;
e)
informazioni sul modo in cui sono gestiti, relativamente alle concentrazioni significative dei rischi, i conflitti d'interesse e i rischi di contagio a livello di conglomerato finanziario, in funzione della strategia del conglomerato finanziario sulla combinazione delle attività nel settore bancario, assicurativo e dei servizi d'investimento, ovvero in funzione di un'autovalutazione settoriale dei rischi interni che, relativamente alle concentrazioni significative dei rischi, tenga conto della gestione dei conflitti d'interesse e dei rischi di contagio.
Storico versioni
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