Art. 3

Concentrazioni significative dei rischi

In vigore dal 28 lug 2015
Concentrazioni significative dei rischi 1.   Per le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista, sorge una concentrazione significativa dei rischi dalle esposizioni al rischio nei confronti di controparti esterne al conglomerato finanziario quando le esposizioni: a) sono dirette o indirette; b) sono elementi in bilancio e fuori bilancio; c) riguardano imprese regolamentate e non regolamentate, lo stesso settore finanziario o diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario; d) consistono in una combinazione o in un'interazione delle esposizioni di cui alle lettere a), b) o c). 2.   Il rischio di controparte o il rischio di credito comprende, in particolare, i rischi legati a controparti interconnesse in gruppi, esterne al conglomerato finanziario, ivi compreso l'accumulo di esposizioni verso tali controparti. 3.   Riguardo alle imprese regolamentate e alle società di partecipazione finanziaria mista, per individuare i tipi di concentrazioni significative dei rischi, fissare soglie adeguate, stabilire i periodi di riferimento per le segnalazioni e valutare complessivamente le concentrazioni significative dei rischi, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti tengono conto in particolare dei fattori seguenti: a) situazione di solvibilità e di liquidità a livello di conglomerato finanziario e di singole imprese all'interno del conglomerato finanziario; b) dimensione, complessità e struttura specifica del conglomerato finanziario, compresa l'esistenza di società veicolo, imprese accessorie e soggetti di paesi terzi; c) specifica struttura di gestione del rischio del conglomerato finanziario e caratteristiche del sistema di governance; d) diversificazione delle esposizioni e del portafoglio d'investimenti del conglomerato finanziario; e) diversificazione delle attività finanziarie del conglomerato finanziario per aree geografiche e per linee di business; f) rapporto, correlazione e interazione tra i fattori di rischio di tutte le imprese del conglomerato finanziario; g) possibili effetti di contagio all'interno del conglomerato finanziario; h) possibile elusione delle norme settoriali; i) possibili conflitti d'interesse; j) livello o volume dei rischi; k) possibilità di accumulo e d'interazione delle esposizioni assunte da imprese appartenenti a settori finanziari diversi del conglomerato finanziario, se non già segnalate a livello settoriale; l) esposizioni all'interno di un settore finanziario del conglomerato finanziario, se non già segnalate in conformità alle norme settoriali. 4.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti decidono di comune accordo la forma e il contenuto della segnalazione delle concentrazioni significative dei rischi, compresi lingua, data d'invio e canale di comunicazione. 5.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti impongono alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista di trasmettere almeno le informazioni seguenti: a) descrizione della concentrazione significativa dei rischi in base ai tipi di rischi elencati al paragrafo 1; b) ripartizione delle concentrazioni significative dei rischi per controparti e gruppi di controparti interconnesse, aree geografiche, settori economici e valute, indicando denominazione, numero di registrazione o altro numero di identificazione delle società coinvolte appartenenti al conglomerato finanziario e delle rispettive controparti, nel caso indicando anche il LEI; c) importo complessivo di ciascuna concentrazione significativa dei rischi al termine di un dato periodo di riferimento per le segnalazioni, valutato in base alle norme settoriali applicabili; d) se applicabile, importo della concentrazione significativa dei rischi, tenuto conto delle tecniche di attenuazione del rischio e dei fattori di ponderazione del rischio; e) informazioni sul modo in cui sono gestiti, relativamente alle concentrazioni significative dei rischi, i conflitti d'interesse e i rischi di contagio a livello di conglomerato finanziario, in funzione della strategia del conglomerato finanziario sulla combinazione delle attività nel settore bancario, assicurativo e dei servizi d'investimento, ovvero in funzione di un'autovalutazione settoriale dei rischi interni che, relativamente alle concentrazioni significative dei rischi, tenga conto della gestione dei conflitti d'interesse e dei rischi di contagio.
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