Art. 2
Operazioni infragruppo significative
In vigore dal 28 lug 2015
Operazioni infragruppo significative
1. Possono rientrare tra le operazioni infragruppo significative le seguenti operazioni condotte all'interno di un conglomerato finanziario:
a)
investimenti e saldi intersocietari, compresi immobili, obbligazioni, azioni, prestiti, strumenti ibridi e subordinati, titoli di debito garantiti, accordi di gestione centralizzata delle attività o dei contanti o di condivisione dei costi, piani pensionistici, erogazione di servizi di gestione, di back-office o di altro tipo, dividendi, pagamenti d'interessi e altri crediti;
b)
garanzie, impegni, lettere di credito e altre operazioni fuori bilancio;
c)
operazioni su derivati;
d)
acquisto, vendita o locazione di attività e passività;
e)
commissioni infragruppo per contratti di distribuzione;
f)
operazioni di trasferimento delle esposizioni al rischio tra soggetti diversi del conglomerato finanziario, comprese le operazioni con società veicolo o con soggetti accessori;
g)
operazione di assicurazione, riassicurazione e retrocessione;
h)
operazioni articolate in varie operazioni collegate in cui attività o passività sono cedute a soggetti esterni al conglomerato finanziario, ma in cui l'esposizione al rischio è in definitiva ricondotta all'interno del conglomerato finanziario.
2. Riguardo alle imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista, per individuare i tipi di operazioni infragruppo significative, fissare soglie adeguate, stabilire i periodi di riferimento per le segnalazioni e valutare complessivamente le operazioni infragruppo significative, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti tengono conto in particolare dei fattori seguenti:
a)
struttura specifica del conglomerato finanziario, complessità delle operazioni infragruppo, particolare ubicazione geografica della controparte e identità della controparte come impresa regolamentata o no;
b)
possibili effetti di contagio all'interno del conglomerato finanziario;
c)
possibile elusione delle norme settoriali;
d)
possibili conflitti d'interesse;
e)
situazione di solvibilità e di liquidità della controparte;
f)
operazioni tra soggetti appartenenti a settori diversi di uno stesso conglomerato finanziario, se non già segnalate a livello settoriale;
g)
operazioni all'interno di un settore finanziario, se non già segnalate in conformità alle norme settoriali.
3. Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti decidono di comune accordo la forma e il contenuto della segnalazione delle operazioni infragruppo significative, compresi lingua, data d'invio e canale di comunicazione.
4. Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti impongono alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista di trasmettere almeno le informazioni seguenti:
a)
data e importo dell'operazione significativa, denominazione e numero di registrazione o altro numero di identificazione del soggetto del gruppo e della controparte coinvolti, nel caso anche sotto forma di identificativo della persona giuridica (LEI);
b)
breve descrizione dell'operazione infragruppo significativa in base ai tipi di operazioni elencati al paragrafo 1;
c)
volume totale di tutte le operazioni infragruppo significative effettuate in un dato conglomerato finanziario nell'arco di un dato periodo di riferimento per le segnalazioni;
d)
informazioni sul modo in cui sono gestiti, relativamente alle operazioni infragruppo significative, i conflitti d'interesse e i rischi di contagio a livello di conglomerato finanziario, in funzione della strategia del conglomerato finanziario sulla combinazione delle attività nel settore bancario, assicurativo e dei servizi d'investimento, ovvero in funzione di un'autovalutazione settoriale dei rischi interni che, relativamente alle operazioni infragruppo significative, tenga conto della gestione dei conflitti d'interesse e dei rischi di contagio.
5. Ai fini del calcolo delle soglie a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, è effettuata l'aggregazione delle operazioni condotte nell'ambito di un'operazione economica unica.
Storico versioni
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