Art. 82

Monitoraggio dell'attuazione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero

In vigore dal 24 lug 2015
Monitoraggio dell'attuazione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero 1.   Il o i soggetti che espletano le funzioni di MCO sono monitorati dalle autorità di regolamentazione o dalle autorità pertinenti responsabili del territorio in cui sono ubicati. Se del caso, altre autorità di regolamentazione o autorità pertinenti nonché l'Agenzia contribuiscono al monitoraggio. Le autorità di regolamentazione o le autorità pertinenti responsabili primariamente del monitoraggio di un NEMO e le funzioni di MCO collaborano pienamente e danno accesso alle informazioni ad altre autorità di regolamentazione e all'Agenzia al fine di garantire un adeguato monitoraggio del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, a norma dell' della direttiva 2009/72/CE. 2.   Il monitoraggio dell'attuazione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero da parte dell'ENTSO-E a norma dell', paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009 riguarda in particolare i seguenti ambiti: a) i progressi e i potenziali problemi connessi all'attuazione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, compresa la scelta fra le diverse opzioni disponibili in ogni paese; b) la stesura della relazione sul calcolo e l'allocazione della capacità conformemente all', paragrafo 1; c) l'efficienza della configurazione esistente delle zone di offerta in coordinamento con l'Agenzia, a norma dell'; d) l'efficacia del funzionamento dell'algoritmo di price coupling e dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua in collaborazione con i NEMO conformemente all', paragrafo 6; e) l'efficacia del criterio relativo alla stima del valore del carico perso, a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, e f) il riesame della metodologia di calcolo degli scambi programmati derivanti dal coupling unico del giorno prima, conformemente dell', paragrafo 4. 3.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ENTSO-E presenta all'Agenzia un piano di monitoraggio che comprende le relazioni da preparare ed eventuali aggiornamenti, conformemente al paragrafo 2, per ottenere un parere. 4.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia, in collaborazione con l'ENTSO-E, stila un elenco delle informazioni pertinenti che l'ENTSO-E comunica all'Agenzia, conformemente all', paragrafo 9, e all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009. L'elenco delle informazioni pertinenti può essere soggetto ad aggiornamenti. L'ENTSO-E cura un'ampia banca dati delle informazioni richieste dall'Agenzia in formato digitale standardizzato. 5.   Tutti i TSO comunicano all'ENTSO-E le informazioni necessarie per espletare le mansioni a norma dei paragrafi 2 e 4. 6.   Su richiesta dell'Agenzia e dell'ENTSO-E, i NEMO, gli operatori del mercato e le altre organizzazioni interessate dal coupling unico del giorno prima e infragiornaliero presentano all'ENTSO-E le informazioni necessarie al monitoraggio ai sensi dei paragrafi 2 e 4, fatta eccezione per le informazioni già ottenute dalle autorità di regolamentazione, dall'Agenzia o dall'ENTSO-E nell'ambito delle rispettive mansioni di monitoraggio dell'attuazione.
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Monitoraggio dell'attuazione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero (Art. 82 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo