Art. 4
Periodo di validità e modifica dei regolamenti
In vigore dal 13 lug 2015
Periodo di validità e modifica dei regolamenti
1. I regolamenti adottati a norma degli si applicano per un periodo di tempo determinato. Gli aiuti esentati mediante regolamento adottato a norma degli sono esentati per il periodo di validità di detto regolamento e per il periodo di adeguamento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. I regolamenti adottati a norma degli possono essere abrogati o modificati se cambiano le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti che hanno determinato la loro adozione o se tale modifica o abrogazione è resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato interno. In questo caso il nuovo regolamento stabilisce un periodo di adeguamento di sei mesi per l'aggiustamento degli aiuti rientranti nel regolamento precedente.
3. I regolamenti adottati a norma degli prevedono un periodo quale quello indicato nel paragrafo 2 del presente articolo nel caso in cui, alla loro scadenza, non se ne proroghi l'applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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