Art. 1

Esenzioni per categoria

In vigore dal 13 lug 2015
Esenzioni per categoria 1.   La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all' del presente regolamento e a norma dell'articolo 107 TFUE, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE: a) gli aiuti a favore: i) delle piccole e medie imprese; ii) della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione; iii) della tutela dell'ambiente; iv) dell'occupazione e della formazione; v) della cultura e della conservazione del patrimonio; vi) della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali; vii) della riparazione dei danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca; viii) della silvicoltura; ix) della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell'allegato I del TFUE; x) della conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce; xi) dello sport; xii) dei residenti in regioni remote, per i trasporti, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e siano erogati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore; xiii) di infrastrutture a banda larga di base, di misure individuali di piccola entità per infrastrutture che riguardano reti di accesso di prossima generazione, di opere di ingegneria civile relative alla banda larga e di infrastrutture passive a banda larga, in aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove è improbabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro; xiv) di infrastrutture a sostegno degli obiettivi elencati ai punti da i) a xiii) e alla lettera b) del presente paragrafo e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020; b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale. 2.   I regolamenti di cui al paragrafo 1 devono specificare per ciascuna categoria di aiuti: a) la finalità dell'aiuto; b) le categorie di beneficiari; c) i massimali espressi in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi o, per taluni tipi di aiuto per i quali può essere difficile individuare con esattezza l'intensità o l'ammontare dell'aiuto, in particolare gli strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in capitale di rischio o altri di natura simile, in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore o in relazione a dette misure, fatta salva la qualifica delle misure interessate alla luce dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE; d) le condizioni relative al cumulo degli aiuti; e) le condizioni del controllo di cui all'. 3.   Inoltre, i regolamenti di cui al paragrafo 1 possono in particolare: a) fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti; b) escludere certi settori dal loro ambito di applicazione; c) subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.
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