Art. 1
Esenzioni per categoria
In vigore dal 13 lug 2015
Esenzioni per categoria
1. La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all' del presente regolamento e a norma dell'articolo 107 TFUE, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE:
a)
gli aiuti a favore:
i)
delle piccole e medie imprese;
ii)
della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
iii)
della tutela dell'ambiente;
iv)
dell'occupazione e della formazione;
v)
della cultura e della conservazione del patrimonio;
vi)
della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali;
vii)
della riparazione dei danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca;
viii)
della silvicoltura;
ix)
della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell'allegato I del TFUE;
x)
della conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce;
xi)
dello sport;
xii)
dei residenti in regioni remote, per i trasporti, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e siano erogati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore;
xiii)
di infrastrutture a banda larga di base, di misure individuali di piccola entità per infrastrutture che riguardano reti di accesso di prossima generazione, di opere di ingegneria civile relative alla banda larga e di infrastrutture passive a banda larga, in aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove è improbabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro;
xiv)
di infrastrutture a sostegno degli obiettivi elencati ai punti da i) a xiii) e alla lettera b) del presente paragrafo e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020;
b)
gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.
2. I regolamenti di cui al paragrafo 1 devono specificare per ciascuna categoria di aiuti:
a)
la finalità dell'aiuto;
b)
le categorie di beneficiari;
c)
i massimali espressi in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi o, per taluni tipi di aiuto per i quali può essere difficile individuare con esattezza l'intensità o l'ammontare dell'aiuto, in particolare gli strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in capitale di rischio o altri di natura simile, in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore o in relazione a dette misure, fatta salva la qualifica delle misure interessate alla luce dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
d)
le condizioni relative al cumulo degli aiuti;
e)
le condizioni del controllo di cui all'.
3. Inoltre, i regolamenti di cui al paragrafo 1 possono in particolare:
a)
fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti;
b)
escludere certi settori dal loro ambito di applicazione;
c)
subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.
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