Art. 8

Consultazione del comitato

In vigore dal 13 lug 2015
Consultazione del comitato 1.   La Commissione consulta il comitato: a) al momento di pubblicare un progetto di regolamento conformemente all'; b) prima di adottare un regolamento. 2.   La consultazione del comitato ha luogo durante una riunione su invito della Commissione. I progetti e i documenti da esaminare sono allegati a tale invito e possono essere pubblicati sul sito Internet della Commissione. La riunione ha luogo non prima di due mesi dopo l'invio della convocazione. Tale termine può essere ridotto nel caso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché in caso di urgenza e di semplice proroga di un regolamento. 3.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. 4.   Il parere è iscritto a verbale. Inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato può raccomandare la pubblicazione di tale parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 5.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Storico versioni

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