Art. 6
Audizione delle parti interessate
In vigore dal 13 lug 2015
Audizione delle parti interessate
La Commissione, quando intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto per dar modo a tutte le persone e le organizzazioni interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole da essa fissato e che non può in nessun caso essere inferiore ad un mese.
Storico versioni
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