Art. 2

De minimis

In vigore dal 13 lug 2015
De minimis 1.   La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all' del presente regolamento, decidere che, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno, alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito. 2.   Gli Stati membri comunicano in qualsiasi momento alla Commissione, su sua richiesta, ogni ulteriore informazione relativa agli aiuti esentati a norma del paragrafo 1.
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