Art. 10
Dumping e sovvenzioni
In vigore dal 9 giu 2015
Dumping e sovvenzioni
Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 37, paragrafo 2, dell'ASA, l'introduzione delle misure antidumping e/o compensative è decisa conformemente alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e/o nel regolamento (CE) n. 597/2009.
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