Art. 8
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca
In vigore dal 9 giu 2015
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca
1. Fatte salve le procedure di cui agli del presente regolamento, qualora l'Unione debba adottare una misura di salvaguardia ai sensi dell'articolo 38 dell'ASA per quanto riguarda i prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, adotta una decisione sulle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di consultazione di cui all'articolo 38 dell'ASA.
Qualora la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito:
a)
entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 38 dell'ASA; oppure
b)
entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 38, paragrafo 5, lettera a), dell'ASA se si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 38 dell'ASA.
La Commissione notifica agli Stati membri le misure sulle quali si è pronunciata.
2. La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3 o, in casi di urgenza, all', paragrafo 4.
Storico versioni
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