Art. 5
Clausola di salvaguardia generale
In vigore dal 9 giu 2015
Clausola di salvaguardia generale
Laddove l'Unione debba adottare una misura di cui all'articolo 38 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 38 dell'ASA.
Storico versioni
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