Art. 12
Frode o mancata cooperazione amministrativa
In vigore dal 9 giu 2015
Frode o mancata cooperazione amministrativa
Qualora accerti, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 43 dell'ASA, la Commissione senza indugio:
a)
ne informa il Consiglio; e
b)
notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate di informazioni oggettive, e avvia consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione.
Tutte le pubblicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 5, dell'ASA sono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, dell'ASA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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