Art. 11
Concorrenza
In vigore dal 9 giu 2015
Concorrenza
1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 71 dell'ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'ASA.
Le misure di cui all'articolo 71, paragrafo 9, dell'ASA sono adottate, in caso di aiuti, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 597/2009 e, negli altri casi, secondo la procedura di cui all'articolo 207 del trattato.
2. Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a misure prese dall'Albania conformemente all'articolo 71 dell'ASA, la Commissione dopo aver esaminato il caso si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell'ASA. Se del caso, la Commissione prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.
Storico versioni
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