Art. 6
Modifiche del regolamento (CE) n. 2347/2002
In vigore dal 20 mag 2015
Modifiche del regolamento (CE) n. 2347/2002
Il regolamento (CE) n. 2347/2002 è così modificato:
1)
agli , il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'Unione» o «unionale», con le modifiche grammaticali del caso;
2)
all' è aggiunta la lettera seguente:
«f)
“catture non intenzionali”, le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi consentiti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie.
(*6) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»
"
;
3)
all', paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ai pescherecci che non siano in possesso di un permesso di pesca per acque profonde è vietato pescare, per ogni uscita in mare, quantitativi di specie di acque profonde superiori a 100 kg. I quantitativi di specie di acque profonde eccedenti 100 kg catturati da tali pescherecci non sono conservati a bordo, trasbordati o sbarcati.
Il secondo comma non si applica a catture non intenzionali di specie di acque profonde soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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