Art. 4

Modifiche del regolamento (CE) n. 1098/2007

In vigore dal 20 mag 2015
Modifiche del regolamento (CE) n. 1098/2007 Il regolamento (CE) n. 1098/2007 è così modificato: 1) agli , all', paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 2 e all'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'Unione» o «unionale», con le modifiche grammaticali del caso; 2) all' è aggiunta la seguente lettera: «g)   “catture non intenzionali”: le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi previsti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie. (*4)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).» " ; 3) il titolo del capo IV è sostituito dal seguente: «PERIODI DI PESCA» ; 4) l' è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Periodi in cui non è autorizzata la pesca con taluni tipi di attrezzatura da pesca» ; b) al paragrafo 2 sono aggiunti i comma seguenti: «Se il merluzzo bianco è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di merluzzo bianco sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca di merluzzo bianco con palangari derivanti nelle zone geografiche e nei periodi di cui al paragrafo 1.» ; c) i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   In deroga al paragrafo 1, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri è consentito di pescare fino a cinque giorni al mese suddivisi in periodi di almeno due giorni consecutivi durante i periodi di riposo di cui al paragrafo 1. Durante tali giorni, i pescherecci possono soltanto gettare le reti e sbarcare le catture di pesce dalle 06:00 del lunedì alle 18:00 del venerdì della stessa settimana. L'articolo 16 si applica ai pescherecci di cui al primo comma del presente paragrafo che non detengono un permesso per la pesca del merluzzo bianco.» ; e) il paragrafo 7 è soppresso; 5) all', paragrafo 3, sono aggiunti i comma seguenti: «Se il merluzzo bianco è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di merluzzo bianco sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca di merluzzo bianco mediante l'uso dei tipi di attrezzatura da pesca di cui al paragrafo 2 nelle zone e nei periodi di cui al paragrafo 1.» .
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