Art. 4
Modifiche del regolamento (CE) n. 1098/2007
In vigore dal 20 mag 2015
Modifiche del regolamento (CE) n. 1098/2007
Il regolamento (CE) n. 1098/2007 è così modificato:
1)
agli , all', paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 2 e all'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'Unione» o «unionale», con le modifiche grammaticali del caso;
2)
all' è aggiunta la seguente lettera:
«g) “catture non intenzionali”: le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi previsti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie.
(*4) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»
"
;
3)
il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:
«PERIODI DI PESCA»
;
4)
l' è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Periodi in cui non è autorizzata la pesca con taluni tipi di attrezzatura da pesca»
;
b)
al paragrafo 2 sono aggiunti i comma seguenti:
«Se il merluzzo bianco è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di merluzzo bianco sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
È vietata la pesca di merluzzo bianco con palangari derivanti nelle zone geografiche e nei periodi di cui al paragrafo 1.»
;
c)
i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi;
d)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. In deroga al paragrafo 1, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri è consentito di pescare fino a cinque giorni al mese suddivisi in periodi di almeno due giorni consecutivi durante i periodi di riposo di cui al paragrafo 1. Durante tali giorni, i pescherecci possono soltanto gettare le reti e sbarcare le catture di pesce dalle 06:00 del lunedì alle 18:00 del venerdì della stessa settimana.
L'articolo 16 si applica ai pescherecci di cui al primo comma del presente paragrafo che non detengono un permesso per la pesca del merluzzo bianco.»
;
e)
il paragrafo 7 è soppresso;
5)
all', paragrafo 3, sono aggiunti i comma seguenti:
«Se il merluzzo bianco è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di merluzzo bianco sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
È vietata la pesca di merluzzo bianco mediante l'uso dei tipi di attrezzatura da pesca di cui al paragrafo 2 nelle zone e nei periodi di cui al paragrafo 1.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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