Art. 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 2187/2005
In vigore dal 20 mag 2015
Modifiche del regolamento (CE) n. 2187/2005
Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:
1)
all' è aggiunta la seguente lettera:
«p) “catture non intenzionali”: le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi stabiliti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie.
(*2) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»
"
;
2)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«È vietata la pesca di specie elencate negli allegati II e III con reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe, reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle specificate per le specie elencate in tali allegati.»
;
b)
al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma non si applica a catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.»
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c)
al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma non si applica a catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.»
;
3)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Raggiungimento delle percentuali di cattura
1. Quando organismi marini di una specie soggetta all'obbligo di sbarco sono catturati oltre le percentuali autorizzate specificate negli allegati II e III si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
2. Gli organismi marini di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono catturati oltre le percentuali autorizzate specificate negli allegati II e III del presente regolamento non sono sbarcati e sono rigettati immediatamente in mare.»
;
4)
all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata nell'allegato IV per la specie e la zona geografica in questione o alla taglia minima di riferimento per la conservazione altrimenti fissata conformemente al diritto dell'Unione. Fatte salve le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite in un atto adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite nell'allegato IV del presente regolamento.»
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5)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 14 bis
Procedura per stabilire le taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito di piani di rigetto
Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 di tale regolamento. Tali taglie sono stabilite mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 28 ter del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di garantire la protezione del novellame e possono derogare, ove opportuno, alle taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nell'allegato IV del presente regolamento.»
;
6)
all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per quanto riguarda le catture di organismi marini sotto taglia di una specie soggetta all'obbligo di sbarco, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
1 bis. Se le catture di cui al paragrafo 1 sono state sbarcate, gli Stati membri mettono in atto misure volte a facilitarne l'immagazzinamento o a trovare loro delle opportunità di smercio, come il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti per la valorizzazione dei prodotti della pesca.
1 ter. Gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.»
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7)
l'articolo 17 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 sono aggiunti i comma seguenti:
«Se il salmone atlantico (Salmo salar) è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica alle catture di salmone. Se la trota di mare (Salmo trutta) è soggetta all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica alle catture di trota di mare. Le catture non intenzionali di salmone (Salmo salar) o trota di mare (Salmo trutta) sono sbarcate e, nel caso del salmone, imputate ai rispettivi contingenti.
È vietata la pesca di salmone atlantico (Salmo salar) e trota di mare (Salmo trutta) con qualsiasi attrezzatura da pesca, nelle zone geografiche e nei periodi di cui al primo comma del presente paragrafo e come specificato al paragrafo 2.»
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b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1, è consentita la pesca del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) con reti trappola.»
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8)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 28 bis
Procedura per l'adozione di misure tecniche nell'ambito di piani di rigetto
Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare disposizioni specifiche relative alle attività di pesca o alle specie soggette all'obbligo di sbarco, consistenti nelle misure tecniche di cui all', paragrafo 2, di tale regolamento. Tali misure sono adottate mediante un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 28 ter del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero di ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali e possono, ove opportuno, derogare alle misure stabilite nel presente regolamento.
Articolo 28 ter
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 14 bis e 28 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o giugno 2015.
3. La delega di potere di cui agli articoli 14 bis e 28 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 14 bis e 28 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»
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9)
all'allegato IV il termine «taglie minime di sbarco» è sostituito dal termine «taglie minime di riferimento per la conservazione» e il termine «taglia minima» è sostituito dal termine «taglia minima di riferimento per la conservazione di scarto».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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