Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98

In vigore dal 20 mag 2015
Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98 Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato: 1) all', paragrafo 2, lettera c), all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), e nell'allegato 1, nota a piè di pagina 5, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'Unione» o «unionale», con le modifiche grammaticali del caso; 2) l'articolo 1 bis è soppresso; 3) all' è aggiunta la seguente lettera: «i) per catture non intenzionali, le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi consentiti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie. (*1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).» " ; 4) l' è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «È vietata la pesca di specie elencate negli allegati da I a V con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle specificate per le specie bersaglio elencate in tali allegati.» ; b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «Le lettere a) e b) del primo comma non si applicano a catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.» ; 5) all', paragrafo 5, sono aggiunti i comma seguenti: «Il primo comma non si applica alle catture non intenzionali di crostacei del genere Pandalus soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca di crostacei del genere Pandalus con reti aventi maglie di dimensioni comprese tra 32 e 54 millimetri senza le attrezzature da pesca specificate al primo comma.» ; 6) all' è aggiunto il comma seguente: «La lettera b) del primo comma non si applica alle catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.» ; 7) all', paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «La lettera a) del primo comma non si applica alle catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.» ; 8) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 1.   Quando organismi marini di una specie soggetta all'obbligo di sbarco sono catturati oltre le percentuali o i quantitativi consentiti specificati nell'articolo 20, paragrafo 2, nell' articolo 21, paragrafo 2, nell' articolo 22, paragrafo 2, lettera b), nell' articolo 27, paragrafo 2, nell' articolo 29, paragrafo 4, lettera b), nell' articolo 29 ter, paragrafi 2 e 4, nell' articolo 29 quinquies, paragrafo 5, lettera d), paragrafo 6, lettera d), e paragrafo 7, lettera c), nell' articolo 29 septies, paragrafo 1, nell' articolo 34 ter, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 10 del presente regolamento, e nei suoi allegati da I a VII, X e XI, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti. 2.   Gli organismi marini di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono catturati oltre le percentuali consentite specificate nell' articolo 20, paragrafo 2, nell' articolo 21, paragrafo 2, nell' articolo 22, paragrafo 2, lettera b), nell' articolo 27, paragrafo 2, nell' articolo 29, paragrafo 4, lettera b), nell' articolo 29 ter, paragrafi 2 e 4, nell' articolo 29 quinquies, paragrafo 5, lettera d), paragrafo 6, lettera d), e paragrafo 7, lettera c), nell' articolo 29 septies, paragrafo 1, nell' articolo 34 ter, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 10 del presente regolamento, e nei suoi allegati da I a VII, X e XI, non sono sbarcati ma sono immediatamente rigettati in mare.» ; 9) l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata negli allegati XII e XII bis per la specie e la zona geografica in questione o alla taglia minima di riferimento per la conservazione altrimenti fissata conformemente al diritto dell'Unione. Fatte salve le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite in un atto adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati XII e XII bis del presente regolamento.» ; 10) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 18 bis Procedura per stabilire le taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito di piani di rigetto Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 di tale regolamento. Tali taglie sono stabilite mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 48 bis del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di garantire la protezione del novellame e possono derogare, ove opportuno, alle taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati XII e XII bis del presente regolamento.» ; 11) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 1.   Per le catture di organismi marini sotto taglia di una specie soggetta all'obbligo di sbarco, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. 2.   Se le catture di cui al paragrafo 1 sono state sbarcate, gli Stati membri mettono in atto misure volte a facilitarne il magazzinaggio o a trovare loro delle opportunità di smercio, come il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti per la valorizzazione dei prodotti della pesca. 3.   Gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 non sono tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare. 4.   I paragrafi 1 e 3 non si applicano alle sardine, alle acciughe, alle aringhe, ai suri e agli sgombri, entro il limite del 10 % in peso vivo delle catture totali di ciascuna di queste specie tenute a bordo. La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita. 5.   Il paragrafo 3 non si applica alle sardine, alle acciughe, ai suri e agli sgombri sotto taglia catturati per essere utilizzati come esca viva che possono essere tenuti a bordo, purché conservati vivi.» ; 12) all'articolo 19 bis, è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle catture o alle specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.» ; 13) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Se l'aringa è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica. È vietata la pesca di aringa nelle zone geografiche e nei periodi specificati al paragrafo 1 se praticata con: a) reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm; b) reti da circuizione; c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm; o d) reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm, tranne a norma del paragrafo 3.» ; 14) all'articolo 20 bis sono aggiunti i comma seguenti: «Se l'aringa è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente articolo non si applica. Le catture non intenzionali di aringa sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca di aringa nella zona geografica e nei periodi specificati nel primo comma se praticata con: a) reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm; b) reti da circuizione; o c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli e reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm.» ; 15) all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Se lo spratto è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica. È vietata la pesca di spratto nelle zone geografiche e nei periodi specificati nel paragrafo 1 se praticata con: a) reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm; b) reti da circuizione; o c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli e reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 30 mm.» ; 16) all'articolo 22, paragrafo 1, sono aggiunti i comma seguenti: «Se lo sgombro è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. È vietata la pesca di sgombri nella zona geografica specificata nel primo comma se oltre il 15 % della cattura per tale specie avviene per mezzo di: a) reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 70 mm; o b) reti da circuizione.» ; 17) all'articolo 23, paragrafo 1, sono aggiunti i comma seguenti: «Se l'acciuga è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di acciuga sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca di acciughe con reti da traino pelagiche nella zona geografica specificata nel primo comma.» ; 18) all'articolo 27 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Se la busbana norvegese è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica. È vietata la pesca di busbana norvegese nella zona geografica specificata nel paragrafo 1 se praticata con reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.» ; 19) all'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), sono aggiunti i comma seguenti: «Se il cicerello e/o lo spratto e la passera e/o la sogliola sono soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i punti i), ii) e iii), della presente lettera non si applicano. È vietata la pesca di cicerelli e/o di spratti e di passere e/o di sogliole con pescherecci che utilizzino attrezzatura da pesca non specificata nella presente lettera.» ; 20) all'articolo 29 bis, paragrafo 1, sono aggiunti i comma seguenti: «Se il cicerello è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di cicerello sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca di cicerelli con reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm nella zona geografica specificata nel primo comma.» ; 21) l'articolo 29 ter è così modificato: a) al paragrafo 2 sono aggiunti i comma seguenti: «Se lo scampo è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. È vietata la pesca di scampi mediante l'uso dell'attrezzatura da pesca e nelle zone geografiche di cui al paragrafo 1.» ; b) al paragrafo 4 sono aggiunti i comma seguenti: «Se lo scampo è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. È vietata la pesca di scampi nelle zone geografiche e al di fuori dei periodi di cui al paragrafo 1.» ; 22) l'articolo 29 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 29 quater Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella sottozona CIEM VI È vietata ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: — 57°00′ N, 15°00′ W — 57°00′ N, 14°00′ W — 56°30′ N, 14°00′ W — 56°30′ N, 15°00′ W — 57°00′ N, 15°00′ W.» ; 23) l'articolo 29 quinquies è così modificato: a) al paragrafo 3 sono aggiunti i comma seguenti: «Se le specie di cui alla lettera b) del primo comma, nonché altre specie soggette a limiti di cattura, sono catturate con l'attrezzatura da pesca di cui alla lettera a) del primo comma e tali specie sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica la lettera b) del primo comma. Le catture non intenzionali di tali specie sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca delle specie non elencate alla lettera b) del primo comma.» ; b) al paragrafo 4 sono aggiunti i comma seguenti: «Se le specie di cui alla lettera b) del primo comma, nonché altre specie soggette a limiti di cattura, sono catturate con l'attrezzatura da pesca di cui alla lettera a) del primo comma e tali specie sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica la lettera b) del primo comma. Le catture non intenzionali di tali specie sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca delle specie non elencate alla lettera b) del primo comma.» ; 24) all'articolo 29 sexies, paragrafo 2, sono aggiunti i comma seguenti: «Se le specie di cui alla lettera b) del primo comma, nonché altre specie soggette a limiti di cattura, sono catturate con l'attrezzatura da pesca di cui alla lettera a) del primo comma e tali specie sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica la lettera b) del primo comma. Le catture non intenzionali di tali specie sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca delle specie non elencate alla lettera b) del primo comma.» ; 25) all'articolo 29 septies è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Se la molva azzurra è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica. È vietata la pesca di molva azzurra con qualsiasi attrezzatura da pesca, nel periodo e nelle zone specificati nel paragrafo 1.» ; 26) l'articolo 35 è soppresso; 27) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 47 Procedura per l'adozione di misure tecniche nell'ambito di piani di rigetto Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare disposizioni specifiche relative alle attività di pesca o alle specie soggette all'obbligo di sbarco, consistenti nelle misure tecniche di cui all', paragrafo 2, di tale regolamento. Tali misure sono adottate mediante un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 48 bis del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero di ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali e possono, ove opportuno, derogare alle misure stabilite nel presente regolamento.» ; 28) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 48 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 18 bis e 47 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o giugno 2015. 3.   La delega di potere di cui agli articoli 18 bis e 47 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 18 bis e 47 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 29) agli allegati XII e XII bis, il termine «taglia/e minima/e» è sostituito dal termine «taglia/e minima/e di riferimento per la conservazione».
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