Art. 6

Stabilimenti in cui viene eseguito il processo di detossificazione

In vigore dal 19 mag 2015
Stabilimenti in cui viene eseguito il processo di detossificazione 1.   Gli operatori del settore dei mangimi provvedono affinché gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il regolamento (CE) n. 183/2005 siano riconosciuti da un'autorità competente, quale definita all', lettera e), del regolamento (CE) n. 183/2005, qualora tali stabilimenti eseguano un processo di detossificazione di cui all'. Il riconoscimento deve avvenire nel rispetto dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 183/2005. 2.   L'autorità competente di cui al punto 1 può imporre agli operatori del settore dei mangimi di fornire pareri di esperti indipendenti al fine di decidere se l'applicazione del processo di detossificazione nello stabilimento pertinente sia accettabile, garantendo una corretta ed efficace applicazione del processo di detossificazione nello stabilimento. 3.   L'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti, quale definito all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 183/2005, menziona il processo di detossificazione approvato per ciascuno degli stabilimenti riconosciuti per l'esecuzione di un processo di detossificazione. La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo i link nazionali per accedere a tali elenchi.
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Stabilimenti in cui viene eseguito il processo di detossificazione (Art. 6 Regolamento (UE) 2015/786) — Testo vigente | Portale Normativo