Art. 8

Misure transitorie

In vigore dal 19 mag 2015
Misure transitorie Gli operatori del settore dei mangimi che, prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento, utilizzano un processo di detossificazione valutato dall'EFSA con esito favorevole anteriormente all'applicazione del presente regolamento o hanno fornito alla Commissione le informazioni necessarie secondo quanto previsto nell'allegato prima del 1o luglio 2016 senza che l'EFSA abbia completato la valutazione al momento dell'applicazione del presente regolamento, sono autorizzati a continuare ad applicare tale processo di detossificazione in attesa della decisione dell'autorità competente per quanto concerne l'accettabilità dell'applicazione del processo di detossificazione nello stabilimento pertinente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:786:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo