Art. 7
Situazioni di emergenza
In vigore dal 19 mag 2015
Situazioni di emergenza
In caso di necessità urgente di decontaminare un grande quantitativo di mangime tramite un processo di detossificazione non ancora valutato dall'EFSA, la Commissione può chiedere all'EFSA, su richiesta di un'autorità competente, di fornire in tempi brevi una valutazione del processo di detossificazione al fine di rendere possibile, in caso di esito favorevole e per un periodo di tempo breve e definito, la detossificazione di partite contaminate identificate in modo specifico. L'impiego di tale processo di detossificazione su scala più ampia per un periodo di tempo indeterminato è consentito unicamente dopo che l'EFSA ha effettuato una valutazione scientifica particolareggiata conclusasi con esito favorevole.
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