Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 19 mag 2015
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica a un processo di detossificazione tramite il quale una sostanza indesiderabile figurante nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE viene volutamente rimossa da un mangime contaminato non conforme (di seguito «processo fisico di detossificazione»), eliminata o trasformata in composti innocui per effetto di una sostanza chimica (di seguito «processo chimico di detossificazione»), oppure distrutta, disattivata o metabolizzata in composti innocui da un processo (micro) biologico [di seguito «processo (micro) biologico di detossificazione»]. 2.   Il presente regolamento non si applica a un processo di detossificazione semplice tramite il quale la contaminazione prodotta da una sostanza indesiderabile viene ridotta o eliminata tramite un normale processo di raffinazione, pulizia, selezione o rimozione meccanica dei contaminanti o di talune parti del mangime contaminato.
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