Art. 2

Applicazione di un processo di detossificazione

In vigore dal 19 mag 2015
Applicazione di un processo di detossificazione Si applica un processo di detossificazione solamente se: — tale processo è destinato unicamente alla detossificazione di mangimi per i quali la non conformità alla direttiva 2002/32/CE non deriva da un'inottemperanza voluta alle prescrizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 183/2005, — l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha effettuato, su richiesta della Commissione, una valutazione scientifica del processo di detossificazione e ha concluso che il processo di detossificazione è conforme ai criteri di accettabilità di cui agli .
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