Art. 3

Autorizzazione e registro pubblico centrale

In vigore dal 29 apr 2015
Autorizzazione e registro pubblico centrale 1.   Un ELTIF può essere commercializzato nell'Unione solo quando è stato autorizzato ai sensi del presente regolamento. L'autorizzazione di un ELTIF è valida per tutti gli Stati membri. 2.   Solo i FIA UE possono presentare domanda di autorizzazione ed essere autorizzati come ELTIF. 3.   Le autorità competenti degli ELTIF informano, su base trimestrale, l'ESMA delle autorizzazioni rilasciate o ritirate conformemente al presente regolamento. L'ESMA tiene un registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati ai sensi del presente regolamento, il relativo gestore e la relativa autorità competente. Il registro è reso accessibile in formato elettronico.
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Autorizzazione e registro pubblico centrale (Art. 3 Regolamento (UE) 2015/760) — Testo vigente | Portale Normativo