Art. 4

Denominazione e divieto di trasformazione

In vigore dal 29 apr 2015
Denominazione e divieto di trasformazione 1.   La denominazione «ELTIF» o «fondo di investimento europeo a lungo termine» per indicare un organismo di investimento collettivo o le quote o azioni che emette può essere utilizzata solo se l'organismo di investimento collettivo è stato autorizzato ai sensi del presente regolamento. 2.   Agli ELTIF è vietato trasformarsi in organismi d'investimento collettivo non soggetti al presente regolamento.
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