Art. 3
Autorizzazione e registro pubblico centrale
In vigore dal 29 apr 2015
Autorizzazione e registro pubblico centrale
1. Un ELTIF può essere commercializzato nell'Unione solo quando è stato autorizzato ai sensi del presente regolamento. L'autorizzazione di un ELTIF è valida per tutti gli Stati membri.
2. Solo i FIA UE possono presentare domanda di autorizzazione ed essere autorizzati come ELTIF.
3. Le autorità competenti degli ELTIF informano, su base trimestrale, l'ESMA delle autorizzazioni rilasciate o ritirate conformemente al presente regolamento.
L'ESMA tiene un registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati ai sensi del presente regolamento, il relativo gestore e la relativa autorità competente. Il registro è reso accessibile in formato elettronico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:760:oj#art-3