Art. 8
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca
In vigore dal 29 apr 2015
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca
1. Fatte salve le procedure di cui agli del presente regolamento, qualora l'Unione debba adottare una misura di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 41 dell'ASA, riguardo ai prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, adotta una decisione sulle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di consultazione di cui all'articolo 41 dell'ASA.
Qualora la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito:
a)
entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 41 dell'ASA; oppure
b)
entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 41, paragrafo 5, lettera a), dell'ASA se si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 41 dell'ASA.
La Commissione notifica al Consiglio le misure adottate.
2. La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. In casi di urgenza si applica l', paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:752:oj#art-8